Bonus facciate 2020

Bonus facciate 2020

Bonus facciate 2020

La Legge di Bilancio introduce in vista del nuovo anno una bella e conveniente novità: il Bonus facciate 2020, ovvero la detrazione del 90% per le spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, divisa in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si sostengono i costi del lavoro e in quelli successivi.

Tale bonus rappresenta un’opportunità da sfruttare soprattutto nei condomini per rendere più sostenibili i costi da sostenere dei condomini in vista del rifacimento della palazzina. Tra gli interventi oggetto di agevolazione sono inclusi, tra gli altri, anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna che, nel loro piccolo, in ogni caso contribuiscono a restituire il giusto decoro all’immobile.

Bonus facciate 2020

Il bonus facciate 2020 è previsto sia in caso di lavori di manutenzione straordinaria che di manutenzione ordinaria all’esterno di un edificio. Quindi, è possibile usufruire dell’agevolazione quando vengono effettuati, ad esempio, dei lavori di:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;
  • sostituzione di pavimenti, serramenti o infissi;
  • tinteggiatura di pareti, soffitti o infissi esterni;
  • rifacimento dell’intonaco;
  • verniciatura delle porte del garage;
  • impermeabilizzazione del tetto o del terrazzo.

 

Bonus facciate 2020: chi può usufruirne

Possono accedere agli sgravi fiscali previsti dal bonus facciate 2020:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

 

Inoltre, hanno diritto a godere del bonus facciate 2020, purché partecipino effettivamente alle spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

 

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