15 Ott Ristrutturazione con ecobonus
Ristrutturazione con ecobonus: è un’opportunità aperta a tutti o, da Decreto Legge, vi sono di paletti che impediscono in alcuni casi e ad alcune figure di usufruirne?
Questa è una delle domande che molti utenti, attraverso il sito o la pagina Facebook, hanno rivolto con maggiore frequenza ai responsabili di Equilatero Srl, impresa di ristrutturazioni di Roma Nord, che attraverso questo post hanno deciso di ‘vuotare il sacco’ e dare quante più informazioni possibili sull’ecobonus 110%.
Ristrutturazione con ecobonus: chi può usufruirne?
Possono usufruire della ristrutturazione con ecobonus al 110%:
- i condomini;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche.
Ci sono però delle precisazioni da fare:
- per le associazioni sportive dilettantistiche le detrazioni valgono solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi
- per le persone fisiche l’utilizzo delle detrazioni è permesso al massimo su due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.
Sono previsti dei limiti di spesa?
La risposta è si, sono previsti dei limiti di spesa oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:
- per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per con-domini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità
- per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità.
- per i pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.
La detrazione del 110% è prevista per ogni intervento?
No. Per poter accedere alla detrazione bisogna che gli interventi eseguiti sull’immobile producano sulla struttura il miglioramento energetico di almeno due classi o comunque il raggiungimento della classe più alta possibile. Tale miglioria deve essere documentata attraverso l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico prima dell’intervento e dopo.