Case vacanze in condominio

Case vacanze in condominio

Case vacanze in condominio

Case vacanze in condominio, case d’alloggio e affitti brevi sono alcuni dei temi più dibattuti in questo periodo in tutta Italia ma soprattutto a Roma che si appresta ad ospitare il Giubileo del 2025 che vedrà l’afflusso di migliaia di turisti da tutto il mondo, pronti a pagare qualsiasi cifra per un posto letto nella Capitale nelle giornate clou.

Ma le case vacanze in condominio o le case d’alloggio si possono fare o sono vietate dal regolamento condominiale? Scopriamolo insieme.

Case vacanze in condominio

Le clausole del regolamento condominiale possono impedire l’uso di uno o più appartamenti come case vacanze. Proprio per questo è importante sapere a cosa prestare attenzione e cosa deve dimostrare il condominio che si oppone a tale uso.

Le disposizioni regolamentari che limitano i diritti e le facoltà dei condomini sulle loro proprietà esclusive incidono sui loro diritti. Pertanto, devono essere formulate con espressioni chiaramente indicative di un intento inequivocabile, che non lascino spazio a dubbi e non possono essere interpretate in modo estensivo. Se il significato letterale delle parole è ambiguo, l’interpretazione deve basarsi esclusivamente sulle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto del contratto (Cass. civ., sez. II, 08/10/2019, n. 25139).

Seguendo questo principio, non c’è dubbio che la dicitura case d’alloggio include senza dubbio l’attività di casa vacanze, poiché il termine alloggio si riferisce a un’occupazione temporanea. Pertanto, non è possibile utilizzare uno o più appartamenti come case vacanze se una clausola del regolamento lo esclude esplicitamente.

Tuttavia, secondo una certa giurisprudenza, tale attività è vietata anche se una delle voci del regolamento si riferisce ad un afflusso sistematico di estranei, causando potenzialmente un disturbo per la tranquillità degli abitanti dell’unità immobiliare.

Insomma, prima di mettere il piede in questo business – assolutamente redditizio – leggete bene il regolamento del vostro condominio!

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